201708.18
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nuove norme su pasta e riso

Come ormai noto,  sono stati pubblicati in GURI 16 e 17 agosto u.s. i due decreti  interministeriali del 26 luglio che introducono l’origine obbligatoria (rispettivamente) per il riso e per la pasta.

I due provvedimenti hanno mantenuto lo schema originario dei decreti notificati nell’ambito della procedura di notifica preventiva ex art 45 Reg 1169/11 alla Commissione UE e ciò sebbene prima dello scadere del termine di standstill di tre mesi entrambi i decreti sono stati ritirati dal MIPAF, impedendo così il corretto completamento della procedura di notifica preventiva.

Fermo quindi questo vizio procedurale, per quanto attiene al merito delle disposizioni , le due norme presentano un’uniformità di formulazione e previsioni, prevedendo che l’indicazione dell’origine sia apposta in  un punto evidente della confezione, non sia in alcun modo oscurata, limitata da altre indicazioni e sia espressa :

          per la pasta con l’uso delle due diciture:  ‘ paese di coltivazione del grano’ e ‘ paese di molitura’  seguita dall’ indicazione del paese.

          per il riso con l’uso delle indicazioni:  “Paese di coltivazione del riso”: nome del Paese nel quale e’ stato coltivato il risone; «Paese di lavorazione»: nome del Paese nel quale e’ stata effettuata la lavorazione e/o trasformazione del risone;      «Paese di confezionamento»: nome del Paese nel quale e’ stato confezionato il riso; Qualora il riso sia stato coltivato, lavorato e confezionato nello stesso paese, l’indicazione di origine puo’ essere assolta con l’utilizzo della seguente dicitura: «origine del riso»: nome del paese.

In entrambi i casi laddove il grano o il riso siano stati coltivati o lavorati in piu’ paesi , per indicare il luogo in cui la singola operazione e’ stata effettuata, anche in assenza di miscele, possono essere utilizzate le seguenti diciture: «UE», «non UE», «UE e non UE».

Il criterio per determinare l’ origine resta quello di cui al codice doganale comunitario.

Le nuove norme  sulla pasta si applicano alla pasta di semola di grano duro secca con esclusione quindi delle paste fresche di cui all’ art 9 dpr 187/01 e quelle con composizione diversa destinate all’ esportazione di cui all’ art 12. 

Entrambe le norme fanno salvi  i prodotti fabbricati o commercializzati in altri paesi della UE o atri stati terzi ai quali non si applicano quindi le nuove prescrizioni in materia di etichettatura.

I decreti entreranno in vigore 180 giorni dopo la loro  pubblicazione ovvero rispettivamente, il 16 febbraio (quello del riso)  ed il 17 febbraio 2018 (quello della pasta).

 E’ poi previsto che i  prodotti immessi sul mercato o etichettati prima di tale data potranno essere smaltiti sino ad esaurimento scorte.