201801.22
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Corte di Appello Firenze : applicazione del principio di specialità di cui all’art. 9 legge 689/81 in materia di vini DOCG

La Corte di Appello di Firenze , in un obiter dictum di notevole interesse, ha affermato la applicazione del principio di specialità nel rapporto tra gli articoli 517 , 517 bis codice penale e l’art. 28.2 della legge 164/1992 ( che punisce la commercializzazione di vini che non hanno i requisiti per l’uso della denominazione utilizzata ) .

Il caso riguardava la commercializzazione di vini DOCG senza rispettare i relativi disciplinari di produzione : per tale fatto era stata contestata in sede penale la violazione degli artt. 517, 517 bis codice penale ( con  patteggiamento della pena ) ed anche le sanzioni di cui all’art.28.2 legge 164/1992 in sede amministrativa.

La Corte , argomentando in base alla sentenza Corte Cost. 30/12/1997 n.456 , ha ritenuto che nel vigente sistema l’ambito di applicazione dl combinato disposto , in campo penale , dagli articoli 517 e 517 bis cp potrebbe concretamente ricomprendere in sè -qualora la condotta consista tanto nel vendere che nel consegnare all’acquirente – l’ambito di applicazione della sanzione amministrativa di cui all’art.28 della legge 164/1992 ( giacchè quest’ultima si riferisce solo ai vini con denominazione di origine dichiarata  falsamente esistente , mentre le predette norme penali si riferiscono a qualsiasi alimento o bevanda la cui denominazione di origine o geografica o le cui specificità  sono protette dalle norme vigenti ).