202206.29
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Corte di Cassazione, sent. 16224/2022: il danno derivante da cose che si trovano all’interno del supermercato dà luogo a un’ipotesi di responsabilità extracontrattuale.

Con la recente sentenza n. 16224/2022, la Corte di Cassazione ha ribadito il principio secondo cui il pregiudizio all’incolumità fisica del compratore, derivante dalla potenzialità dannosa delle cose che si trovano all’interno del supermercato, non è legato all’attuazione degli obblighi contrattuali gravanti sul supermercato e può essere considerato esclusivamente come fatto generatore di responsabilità extracontrattuale.

Nel caso in questione, una donna aveva fatto richiesta per il risarcimento dei danni da schiacciamento subiti quando, mentre usciva dal locale di un supermercato, era stata colpita dalle porte scorrevoli automatiche che si erano chiuse all’improvviso. La richiesta di risarcimento era stata respinta sia in primo grado dal Tribunale di Reggio Emilia, sia in secondo grado dalla Corte d’Appello di Bologna, la quale aveva escluso che la responsabilità ascrivibile al supermercato fosse di tipo contrattuale.

L’erede universale della donna proponeva, quindi, ricorso davanti alla Corte di Cassazione, affermando che dal contratto di vendita all’epoca stipulato dalla defunta sarebbero discese a carico del venditore una serie di obbligazioni ulteriori rispetto a quelle strettamente connesse alla vendita, aventi ad oggetto la salvaguardia dell’incolumità personale del compratore, che avrebbero costituito il fondamento della cosiddetta “responsabilità da contatto sociale”, di natura contrattuale.

La Corte di Cassazione respingeva il ricorso rilevando che, nonostante gli obblighi di protezione non siano estranei al contratto di vendita, il quale richiede comunque l’osservanza di tutte le cautele finalizzate alla tutela della persona del creditore o dei terzi, nel caso in cui l’eventuale pericolo di pregiudizio non sia occasionato dalle modalità di adempimento delle obbligazioni del venditore, ma piuttosto dalla potenzialità dannosa delle cose che si trovano all’interno del supermercato, il rischio di danno non è legato all’attuazione dell’obbligo contrattuale e concerne, quindi, sia la persona che ha provveduto all’acquisto sia quella che non vi ha provveduto ma che si trova comunque all’interno dei locali.

Ne consegue, pertanto, che l’eventuale concretizzazione di questo rischio in un danno alla persona non può che generare un’ipotesi di responsabilità extracontrattuale in capo al custode delle cose, ovverosia al supermercato.