202205.12
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Corte di Cassazione, sent. 16562/2022: la qualifica di amministratore delegato e legale rappresentante integra la qualifica di datore di lavoro operativa anche in materia di sicurezza sul lavoro

Con la recente sentenza n. 16562/2022 la Corte di Cassazione, quarta sezione penale, ha affermato il principio secondo cui la qualifica di amministratore delegato e legale rappresentante della società costituisce, insieme al concreto esercizio dei poteri organizzativi datoriali, qualifica di datore di lavoro.

Nel caso in oggetto, il ricorrente era stato condannato dalla Corte d’Appello di Venezia per omicidio colposo aggravato per aver, nella sua qualità di legale rappresentante, di direttore di stabilimento, nonché di responsabile del servizio di prevenzione e protezione, cagionato la morte di un operaio.

Il ricorrente contestava la qualifica di datore di lavoro attribuitagli con le sentenze di primo e secondo grado, facendo valere, invece, una delibera con cui il Consiglio di Amministrazione aveva attribuito allo stesso solo compiti di ordinaria amministrazione. L’imputato affermava, inoltre, l’esistenza di una delega di funzioni a favore di un altro soggetto.

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso rilevando che all’imputato era stata attribuita non solo la qualifica di amministratore delegato e legale rappresentante della società – che sarebbe già di per sé risultata sufficiente a configurare in capo allo stesso la qualifica datoriale – ma anche quella di direttore di stabilimento, con ampia capacità gestoria e che con tali attribuzioni l’imputato aveva avuto anche l’esercizio di potestà funzionali organizzative, decisionali, gestionali e di spesa, inclusa la realizzazione delle misure di sicurezza previste per legge.

I giudici precisavano, inoltre, che, in ogni caso, l’attribuzione della competenza per le spese di ordinaria amministrazione non faceva venire meno la qualifica datoriale né escludeva il potere di spese in materia di sicurezza, posto che le misure di prevenzione e protezione in materia di sicurezza rientrano nell’ambito degli obblighi di natura ordinaria.

In merito all’asserita delega di funzioni, la Cassazione ha poi condiviso la decisione della Corte d’Appello, la quale aveva rilevato una sostanziale mancanza di prova dell’esistenza di un atto formale di trasferimento delle funzioni ad altro soggetto.

Infine, con riferimento al cumulo, in capo all’imputato, della qualifica datoriale e di quella di responsabile del servizio di prevenzione e protezione, la Corte ha precisato che tale confusione di ruoli depone per una “colpevole opacità e disfunzione organizzativa che ricade sul datore di lavoro, tutt’altro che esimente”.