Fallace indicazione dell’origine: il reato sussiste anche se la merce viene depositata, non sdoganata e non immessa in commercio, all’interno di un’area doganale
Cassazione penale Sent. n. 25030/17. Sequestro di una partita di pasta alimentare di 2700 colli recanti la indicazione “ Napoli– Italia– pasta grano duro prodotta e confezionata for produced for pastifico L.Garofalo SpA via * dei Pastai 42-(Na) *Italy ” e l’indicazione “made in Turkey” – Merce di provenienza turca diretta in Africa – Violazione art. 517 cp e dell’art. 4.49 legge 350/03 – Differenza rispetto all’illecito amministrativo di cui all’art. 4.49 bis – contestazione concorrente dell’art. 514 cp ( “ Frodi contro le industrie nazionali “) – Possibilità di induzione in errore sulla origine italiana stante che la effettiva origine turca era poco leggibile sia in assoluto che in confronto alle altre indicazioni di provenienza – Sussistenza del reato anche se la merce era temporaneamente custodita in una area doganale stante la qualifica come territorio italiano ex art.6 cp – irrilevanza della clausola FOB porto di imbarco in Turchia.