202207.14
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Il concetto di consegna su base periodica nella filiera agroalimentare

A proposito di alcune recenti interpretazioni sul concetto di consegna su base periodica nella filiera agroalimentare, si evidenzia che l’art. 3, comma 1, della direttiva (UE) 2019/633 in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare stabilisce che:

“Gli Stati membri provvedono affinché almeno tutte le seguenti pratiche commerciali sleali siano vietate: a) l’acquirente versa al fornitore il corrispettivo a lui spettante,

i. se l’accordo di fornitura comporta la consegna dei prodotti su base regolare:

 — per i prodotti agricoli e alimentari deperibili, dopo oltre 30 giorni dal termine di un periodo di consegna convenuto in cui le consegne sono state effettuate oppure dopo oltre 30 giorni dalla data in cui è stato stabilito l’importo da corrispondere per il periodo di consegna in questione, a seconda di quale delle due date sia successiva; — per gli altri prodotti agricoli e alimentari, dopo oltre 60 giorni dal termine di un periodo di consegna convenuto in cui le consegne sono state effettuate oppure dopo oltre 60 giorni dalla data in cui è stato stabilito l’importo da corrispondere per il periodo di consegna in questione, a seconda di quale delle due date sia successiva; ai fini dei periodi di pagamento di cui al presente punto, si considera che i periodi di consegna convenuti non superino comunque un mese; L 111/66 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 25.4.2019

ii. se l’accordo di fornitura non comporta la consegna dei prodotti su base regolare: […]”.

Come sempre la dizione della norma unionale è più concisa ed efficace e come sempre la variante in inglese è chiarificatrice : “ […] does  provide delivery of products on a regular basis” o “ […] does not provide delivery of products on a regular basis […]”.

Non pare  che si possa contestare che (anche) in Italia i contratti tra un fornitore e la GDO contenuti in un  Accordo Quadro dispongano la consegna di prodotti su base regolare ed ancora una volta la lettura della norma unionale consente la interpretazione di una norma applicativa nazionale (d.gv 198/2021) dal lessico tentennante tra “periodicità” e “continuatività”.