201710.11
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in caso di subentro di un nuovo AD è necessario confermare le deleghe in materia di sicurezza

Nella sentenza 4/4/2017 n2206 sez. penale , , la Corte di Cassazione esamina, tra i vari punti oggetto del ricorso, la questione della validità della delega in materia di sicurezza, conferita al Direttore del “processo ortofrutta” dal precedente A.D. con procura notarile, e “confermata” dall’A.D. subentrante con una “semplice” scrittura privata, sottoscritta per accettazione e priva di data certa.

Nella sua relazione in punto di “fatto”, la Suprema Corte evidenzia che i Giudici di merito (Tribunale di Ravenna in 1° grado e Corte d’Appello di Bologna nel grado di appello) “avevano ritenuto che la nomina ad amministratore delegato dell’odierno imputato avesse determinato l’inefficacia delle deleghe già conferite dal precedente A.D., siccome atti personali intuitu personae destinati a perdere validità ed efficacia al venire meno della posizione di datore di lavoro da parte del delegante, con ritorno all’A.D. dei poteri e delle responsabilità in materia di sicurezza (conclusione avvalorata dalla circostanza che il CdA aziendale aveva proposto la conferma delle deleghe, così convalidandone la avvenuta caducazione).”

Su questo specifico punto, in punto di “diritto”, la Cassazione, nel respingere il ricorso, osserva che “ Il tema della validità/invalidità della delega delle funzioni….., allegata a difesa, è stato puntualmente esaminato nel giudizio di merito e anche sotto tale aspetto le relative doglianze appaiono del tutto sovrapponibili a quelle veicolate con l’atto d’appello ed esaminate dal giudice del gravame con motivazione del tutto scevra da profili di illegittimità”. Aggiungendo che le considerazioni espresse dai Giudici di merito fossero “del tutto idonee a fondare il giudizio espresso dai giudici di merito, avallato peraltro dall’inequivocabile tenore letterale dell’art. 16 del d.lgs. 81/08 (che richiama la forma scritta e la data certa della delega), rispetto alle quali, tuttavia, la parte si è limitata alla mera proposizione delle stesse argomentazioni anche in sede di legittimità”, fermo restando che, in ogni caso, alla luce del principio generale di effettività, “detta inidoneità non poteva esonerare il delegante e lo stesso delegato, ove costui avesse “di fatto” svolto le funzioni delegate”.

Nell’inciso che si sottolinea per la sua significativa importanza, i Giudici di merito affermano che la delega in materia di sicurezza attiene agli atti personali “intuitu personae” e che in coerenza con la vigente normativa e le decisioni giurisprudenziali, nelle strutture aziendali complesse la responsabilità si suddivide tra preposto, dirigente e datore di lavoro facendo riferimento al soggetto espressamente deputato alla gestione del rischio. Con la conseguenza che al datore di lavoro spetta la responsabilità sulle “scelte gestionali di fondo” e quindi, tra esse, sulla scelta del macchinario risultato inidoneo a garantire la sicurezza in materia di lavoro. La circostanza sarebbe stata peraltro avvalorata dal fatto che il Consiglio di Amministrazione “aveva proposto la conferma delle deleghe, così convalidandone la caducazione”.

La sentenza in commento appare sul punto contraddittoria, sia con riferimento alla richiamata giurisprudenza della Corte (Sez 4 n.13858 del 24/2/2015, Rv 263286 – Sez.Unite n. 38343 del 24/04/2014), sia con riferimento al principio di effettività, peraltro richiamato dalla stessa Corte ove afferma che “l’individuazione della responsabilità penale dell’imputato, all’interno della società della quale è organo apicale, non viene attribuita in via automatica, ma tenendo conto dell’effettivo contesto organizzativo e delle condizioni in cui il soggetto (debitore di garanzia) si trova ad operare”, aggiungendo che “il principio di effettività….non vale, tuttavia, a rendere efficace una delega priva dei requisiti di legge (cfr. sez. 4 n. 22246 del 28/02/2014, Rv. 259224), non potendosi confondere la tematica della delega delle funzioni prevenzionistiche con quella del principio di effettività, in base al quale colui che ha di fatto assunto e svolto i compiti propri del datore di lavoro risponderà in virtù di tale volontaria assunzione e non di una delega invalida, laddove il delegante “imperfetto” conserverà tutte le funzioni prevenzionistiche e i suoi doveri non potranno essere relegati all’obbligo di vigilanza di cui all’art. 16 d. Igs. 81/08 (cfr. in motivazione sez. 4 n. 22246 del 28/02/2014, citata).

Si osserva infatti che la Corte, nello stabilire che la decisione dei Giudici di merito risulti assunta con motivazione del tutto scevra da profili di illegittimità non coglie, ad avviso di chi scrive, un aspetto di fondamentale importanza, e cioè che la delega in materia di sicurezza consegue alla scelta organizzativa che determina la situazione di “effettività”, quale risulta dai ruoli e dalle mansioni assegnate dall’imprenditore ai propri collaboratori, e non la precede.

Per maggior chiarezza: il datore di lavoro, che non intenda “dirigere”direttamente l’attività di impresa, sceglie – sotto sua responsabilità – il modello organizzativo aziendale: uno o più stabilimenti, ciascuno dei quali con uno o più reparti, autonomi o interdipendenti tra loro, ecc; individua quindi i soggetti “idonei” cui affidare le funzioni “manageriali” (basando la scelta non solo in base alle conoscenze tecniche ma anche alle capacità direttive dei/del soggetto prescelto alla direzione dello stabilimento, o del reparto, o di più reparti interdipendenti) e solo successivamente (cioè una volta definito il modello ed assegnati i ruoli) “precisa” (ex art.2 Dlgs 81/2008), con apposita procura (ex art.16 D.lgs 81/2008), i compiti di ciascun “dirigente” attraverso la “delega in materia di sicurezza”. Delega che non ha, dunque, la funzione di attribuire nuove o diverse responsabilità a chi dapprima non ne aveva (cd “efficacia costitutiva”), ma solo la finalità (meramente “dichiarativa”) di precisare in dettaglio i confini delle rispettive responsabilità dei soggetti “debitori di sicurezza” in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, i quali, per il ruolo,la funzione e/o per le mansioni “effettivamente” svolte, sono già di fatto “responsabili” di specifici adempimenti in materia di sicurezza, elencati all’art.2 del già menzionato decreto.

Si potrebbe obbiettare che se le responsabilità in materia di sicurezza fossero già esaurientemente individuate nel ruolo funzionale del soggetto che viene delegato non vi sarebbe stata alcuna necessità di introdurre l’obbligo della delega notarile. Ma così non è, sia perché la sicurezza in azienda è un compito variamente distribuito tra tutti coloro che a vario titolo vi lavorano (dall’addetto alle pulizie all’A.D.), sia perché la delega notarile evita il rischio delle sovrapposizioni e risponde ad un principio di certezza (e, conseguentemente, ove necessario, di economia processuale) sia verso i terzi, sia verso gli stessi “creditori di sicurezza” che lavorano nell’impresa, evitando anche quelle pericolose lacune in cui resta incerto e difficilmente individuabile il soggetto cui compete l’obbligo.

Sotto altro profilo, le motivazioni dei giudici di merito sul punto non appaiono, come afferma la Corte nella citata sentenza, “scevre da profili di legittimità”, in quanto la delega, conferita dall’A.D. secondo i precetti dell’art.16 D.lgs 81/2003, non necessita di essere “confermata” ad ogni cambio di amministratore nel caso che il delegato resti lo stesso soggetto e, nel frattempo, nessuna modifica organizzativa è intervenuta, atteso che la scelta “intuitu personae” non fa riferimento al momento della delega, ma a quello della scelta “manageriale” del soggetto chiamato a dirigere lo stabilimento o il reparto.

Solo nel caso contrario – quando cioè intervengono modifiche organizzative o (nel caso specifico) il direttore del “processo ortofrutta” designato cessi dall’incarico – si riproporrebbe l’obbligatorietà della “scelta gestionale” dell’individuazione del nuovo direttore-delegato, al quale, attraverso procura notarile, vengano ex novo precisati i compiti in materia di sicurezza (essendo l’azienda un soggetto perennemente “in movimento”, che deve costantemente adattarsi alle nuove esigenze produttive, tecniche e del mercato di riferimento).

Sempre a monte della questione, la figura del delegato alla sicurezza – che, pur nella sua specificità – rientra tra gli ausiliari dell’imprenditore prevista dalla norma generale (ex art. 2204 del Codice Civile) non necessita di essere “confermata” – a situazioni immutate –   in quanto non previsto dall’art.16 del più volte citato D.lgs 81/2016. Il principio vale anche per le altre, ricorrenti, forme di delega conferite ai predetti “ausiliari”. Nell’ipotesi infatti del “preposto all’attività commerciale” o del “procuratore delegato all’attività di somministrazione”, la norma non richiede alcuna conferma in caso di cambio dell’A.D., essendo solo sufficiente che il “rappresentante” dell’impresa “assicuri una costante presenza nell’ambito della sede dell’esercizio fatte salve assenze temporanee per comuni esigenze” (vedi: Nota del MI.SE. in data 29/7/2013). Dette figure si considerano dunque automaticamente confermate (come del resto avviene per tutte le autorizzazioni, licenze e permessi e nulla osta di cui dispone l’impresa, rilasciate l legale rappresentante “pro-tempore”) in caso di modifiche dell’organo di gestione, mentre generalmente vengono “confermate” (o modificate, come è logico e naturale), nel caso di cambio della titolarità dell’impresa.

In conclusione si ritiene che la “conferma della delega” sia un atto (in certi casi) opportuno ma non affatto necessario, né comunque obbligatorio ai sensi e per gli effetti dell’art.16 del D.lgs 81/2003, nel “semplice” caso di cambio dell’amministratore “pro-tempore”. E che non vi sia alcuna necessità di essere “confermata” dall’amministratore subentrante, laddove il soggetto delegato, il modello organizzativo e gestionale dell’impresa non abbia, nel frattempo, subito modifiche che comportino una rimodulazione dei compiti specifici ex art.2 del T.U.

Queste considerazioni ovviamente assorbono, “a monte”, anche l’affermata invalidità della delega conferita con “sola” scrittura privata, peraltro senza data certa, in quanto non necessaria.

Correlativamente, laddove la scelta della figura del direttore delegato, esplicitamente o implicitamente confermato si evidenziasse, alla luce delle evidenze, inidonea (per assenza dei requisiti specifici) e ciò determinasse la violazione di norme penali e/o in materia di sicurezza, delle violazioni in materia di sicurezza risponderanno in concorso l’amministratore uscente e quello subentrante, qualora quest’ultimo non abbia provveduto a sostituirlo.