202203.30
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Corte di Cassazione, sent. 9028/2022: l’illegittimità della delega del datore di lavoro in materia di valutazione dei rischi per la sicurezza dei lavoratori

La Corte di Cassazione si è recentemente pronunciata sull’illegittimità della delega da parte del datore di lavoro della valutazione dei rischi in materia di sicurezza dei lavoratori, con la sentenza n. 9028/2022.

Nel caso di specie, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Savona proponeva ricorso alla Corte di Cassazione contro una sentenza con cui il GIP di Savona aveva assolto il CEO di un’importante banca dai reati e dalle condotte omissive riguardanti la valutazione del rischio connesso alle “malattie trasmissibili Covid-19”, contestando l’errata interpretazione delle norme del Testo unico per la sicurezza sul lavoro.

La Suprema Corte ha ritenuto fondata la doglianza della Procura affermando che, nel contesto di un’ampia organizzazione articolata in più unità produttive, con riferimento alle quali il datore di lavoro “apicale” abbia delegato dei datori di lavoro “sottordinati” alla gestione della sicurezza nell’ambito delle singole unità,  la valutazione del rischio è un obbligo che fa comunque capo al datore di lavoro apicale se il rischio non è stato individuato come specifico delle attività svolte nelle singole unità.

Nel caso in questione, infatti, la delega non era stata effettuata per l’intera organizzazione e per l’intero rapporto giuslavoristico, con la conseguenza che il dirigente delegato non poteva essere considerato soggetto titolare del rapporto di lavoro e che la qualifica di datore di lavoro, ai sensi dell’art. 2 d. lgs. 81/2008, era rimasta, invece, in capo al CEO, il quale doveva quindi essere ritenuto l’unico titolare degli adempimenti previsti in materia di sicurezza, non delegabili ai sensi dell’art. 17 d. lgs. 81/2008.