202206.29
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Regolamento (UE) 2022/720 della Commissione europea sulle restrizioni verticali

Lo scorso 1° giugno è entrato in vigore il nuovo Regolamento (UE) 2022/720 in materia di restrizioni verticali (VBER), che ha sostituito il precedente Regolamento (UE) 2010/330, avente l’obiettivo di individuare le categorie di accordi verticali che, in ragione degli effetti pro-competitivi e del recupero di efficienza che generalmente determinano nel contesto del mercato unico europeo, sono considerati meritevoli del beneficio dell’esenzione di cui all’art. 101, paragrafo 3, del TFUE, a condizione che non contengano restrizioni vietate (cd. hardcore).

Le modifiche apportate dalla Commissione mirano ad aggiornare, chiarire e semplificare la disciplina oltre che ad assicurare approcci più uniformi nell’applicazione delle regole antitrust relative agli accordi verticali all’interno dell’Unione Europea.

Anzitutto, si evidenzia che in materia di dual distribution, l’esenzione prevista per gli accordi verticali non reciproci conclusi tra soggetti che operano a livelli diversi della catena di produzione/distribuzione viene estesa anche all’ipotesi in cui il fornitore sia un grossista o un importatore.

Con riferimento alla distribuzione esclusiva, è ora prevista la possibilità per il fornitore di designare fino a 5 distributori esclusivi nello stesso territorio o per uno stesso portafoglio clienti (cd. distribuzione esclusiva condivisa), nonché il diritto di impedire vendite attive ad altri distributori; inoltre, viene introdotta la facoltà del fornitore di imporre al proprio distributore esclusivo l’obbligo di trasferire ai propri clienti diretti le restrizioni delle vendite attive.

Per quanto riguarda, invece, la distribuzione selettiva, è possibile per i fornitori imporre agli acquirenti restrizioni delle vendite attive e passive a distributori non autorizzati situati in un territorio in cui il fornitore gestisce un sistema di distribuzione selettiva.

Resta, comunque, esclusa dal beneficio dell’esenzione per categoria la combinazione di sistemi di distribuzione selettiva ed esclusiva in uno stesso territorio.

È stato adottato un nuovo approccio anche nei confronti della pratica di dual pricing, consistente nell’applicazione di prezzi diversi ai medesimi prodotti a seconda che gli stessi siano venduti online oppure offline, la quale non è più qualificata come restrizione hardcore ma può beneficiare dell’esenzione di cui all’art. 101, paragrafo 3, TFUE, a condizione che non sia finalizzata a impedire le vendite transfrontaliere o l’uso effettivo di internet per la vendita dei beni.

Nei sistemi di distribuzione selettiva, inoltre, è stata riconosciuta ai fornitori la possibilità di imporre ai propri distributori autorizzati criteri per le vendite online non equivalenti a quelli previsti per le vendite nei negozi fisici

Infine, con riferimento agli obblighi di non concorrenza, è stata ammessa anche la validità dei patti per i quali è previsto il rinnovo tacito oltre i cinque anni, a condizione che vi sia un’effettiva possibilità per il distributore di rinegoziare o risolvere l’accordo con un ragionevole preavviso e a un costo ragionevole.