202204.29
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Tribunale di Brescia, sent. 2369/2021: l’inapplicabilità della limitata efficacia estintiva del pagamento in misura ridotta alle sanzioni in materia di misure di prevenzione del contagio da Covid-19

Con la recente sentenza n. 2369 del 2021 il Tribunale di Brescia ha accolto un ricorso per l’annullamento di un verbale di illecito amministrativo in materia di violazione di norme Covid-19 e ha limitato l’ambito del rinvio all’art. 202 del Codice della strada, nell’ipotesi sanzionatoria di cui all’art. 4 del d.l. n.19 del 2020, ai termini e alle modalità di pagamento in misura ridotta, escludendo invece la parte relativa alla limitata efficacia estintiva del pagamento in misura ridotta.

Nel caso in questione la ricorrente aveva effettuato il pagamento in misura ridotta in conformità a quanto indicato nel verbale di accertamento e contestazione per la violazione dell’art. 1 del DPCM dell’11 marzo 2020. Ciò nonostante, la Prefettura di Brescia aveva comunque irrogato la sanzione accessoria della chiusura di 5 giorni degli esercizi commerciali presso i quali era avvenuta la vendita illecita.

La ricorrente aveva quindi eccepito l’efficacia estintiva del procedimento sanzionatorio derivante dal pagamento in misura ridotta.

Il Giudice, pertanto, è stato chiamato a pronunciarsi in merito alla controversa questione del richiamo, nella disciplina sanzionatoria per la violazione di norme Covid-19, di una disposizione del Codice della strada che prevede che, con il pagamento in misura ridotta, il trasgressore possa limitare esclusivamente l’impatto della sanzione pecuniaria, restando, invece, ferma l’applicazione delle eventuali sanzioni accessorie.

In tale contesto, è stata ritenuta determinante la mancata indicazione nel verbale di contestazione per la violazione di norme Covid-19 delle sanzioni accessorie che si profilano per l’illecito contestato; tale mancanza, infatti, fa venire meno quel fondamentale elemento di garanzia che caratterizza, invece, il procedimento sanzionatorio del Codice della strada e che permette al trasgressore, in tale ambito, di valutare consapevolmente l’opportunità di effettuare o meno il pagamento in misura ridotta.

In pratica, secondo il Giudice, l’applicazione integrale dell’art. 202 c.d.s. alle violazioni Covid-19 determinerebbe un sistema ibrido estremamente sfavorevole per l’asserito trasgressore, il quale si troverebbe a dover scegliere se pagare in misura ridotta con il rischio di vedersi comunque comminare delle sanzioni accessorie o impugnare l’intero fascio sanzionatorio, incluse le eventuali sanzioni accessorie, una volta adottate.

Il Tribunale ha quindi concluso per la chiusura totale del procedimento sanzionatorio determinata dal pagamento in misura ridotta e per la conseguente illegittimità del provvedimento opposto, ordinando l’annullamento dello stesso.