202203.30
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Tribunale di Milano, sent. 8276/2022: l’irrilevanza della mancata audizione dell’interessato nell’irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria e la legittimità della motivazione “per relationem”.

In una recentissima pronuncia del 14 marzo 2022, il Tribunale di Milano ha ribadito il principio, già più volte richiamato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui la mancata preventiva audizione dell’interessato in sede amministrativa non comporta la nullità del provvedimento di ordinanza di ingiunzione.

Il Giudice, inoltre, ha sostenuto la legittimità, anche con riferimento all’ordinanza di ingiunzione, di una motivazione “per relationem”, le cui ragioni di fatto risultano con precisione da un altro atto dell’Amministrazione, espressamente richiamato dall’ordinanza stessa e già entrato nella sfera di conoscibilità dell’interessato.

Nel caso in questione il ricorrente chiedeva in via preventiva la sospensione dell’efficacia esecutiva dell’ordinanza di ingiunzione irrogata nei suoi confronti e l’annullamento di tale ordinanza o, in via subordinata, la riduzione della sanzione, eccependo la mancata considerazione, da parte dell’Amministrazione, della memoria difensiva depositata ai sensi dell’art. 18 L. 689/1981, nonché la mancanza di adeguata motivazione del provvedimento.

Il Tribunale ha respinto le doglianze formulate dal ricorrente, affermando che la mancata audizione dell’interessato in sede amministrativa non incide sulla validità del provvedimento di ordinanza di ingiunzione, in quanto, il giudizio di cognizione introdotto con l’opposizione ha ad oggetto il rapporto alla base della pretesa sanzionatoria e non l’atto in sé, con la conseguenza che gli argomenti in proprio favore che il ricorrente avrebbe potuto esporre dinanzi all’Autorità amministrativa, possono essere dedotti altrettanto efficacemente in sede giurisdizionale.

Con riferimento poi alla pretesa mancata motivazione, il Giudice ha ritenuto pienamente legittima la motivazione per relationem mediante il richiamo al verbale di accertamento, già notificato al ricorrente, in cui erano dettagliatamente esposte le ragioni di fatto della decisione, precisando che, in ogni caso, un’eventuale carenza dell’ordinanza di ingiunzione sul piano motivazionale non costituirebbe valido motivo di annullamento ope iudicis a seguito di opposizione, in quanto con l’opposizione si apre un giudizio di cognizione pieno, teso a verificare nella sostanza la validità del provvedimento.